Milano, 12 settembre 2014 - 00:00

"Sblocca Italia", autorizzazione paesaggistica più rapida

Se entro 60 giorni il Soprintendente non emette il parere, il Comune provvede comunque sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. Lo prevede il Dl 12 settembre 2012, n. 133.

Il provvedimento, in vigore dal 13 settembre 2014, interviene nuovamente sull'articolo 146, comma 9, Dlgs 42/2004 (Codice beni culturali) modificando il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Nel testo precedente, nel caso di mancato rilascio del parere da parte del Soprintendente, il Comune poteva convocare una conferenza dei servizi "rapida" cui era invitato il Soprintendente, che entro 15 giorni decideva. Ora, dopo le modifiche, decorsi i 60 giorni senza l'arrivo del parere della Soprintendenza, il Comune è obbligato a decidere sulla domanda.

Sempre in materia di autorizzazione paesaggistica, il Dl "Sblocca Italia" prevede il varo di un regolamento con cui saranno puntualmente indicati gli interventi di "lieve entità" per cui non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, anche modificando l'elenco degli interventi in autorizzazione "semplificata" già inclusi nel Dpr 139/2010.

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