"Sblocca Italia", autorizzazione paesaggistica più rapida
Se entro 60 giorni il Soprintendente non emette il parere, il Comune provvede comunque sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. Lo prevede il Dl 12 settembre 2012, n. 133.
Il provvedimento, in vigore dal 13 settembre 2014, interviene nuovamente sull'articolo 146, comma 9, Dlgs 42/2004 (Codice beni culturali) modificando il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Nel testo precedente, nel caso di mancato rilascio del parere da parte del Soprintendente, il Comune poteva convocare una conferenza dei servizi "rapida" cui era invitato il Soprintendente, che entro 15 giorni decideva. Ora, dopo le modifiche, decorsi i 60 giorni senza l'arrivo del parere della Soprintendenza, il Comune è obbligato a decidere sulla domanda.
Sempre in materia di autorizzazione paesaggistica, il Dl "Sblocca Italia" prevede il varo di un regolamento con cui saranno puntualmente indicati gli interventi di "lieve entità" per cui non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, anche modificando l'elenco degli interventi in autorizzazione "semplificata" già inclusi nel Dpr 139/2010.
Documenti di riferimento
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Autorizzazione paesaggistica, il rinnovato regime ordinario e quello semplificato
L'approfondimento sul procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (previsto dal Dlgs 42/2004) e su quello semplificato relativo ad interventi di minore impatto (Dpr 31/2017). Aggiornato allo schema di regolamento che amplia gli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica semplificata al vaglio del Parlamento nel novembre 2025
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Codice dei beni culturali e del paesaggio
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Procedure semplificate in materia di autorizzazione paesaggistica
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Misure urgenti per apertura cantieri, realizzazione opere pubbliche e emergenza dissesto idrogeologico - Incenerimento rifiuti - (cd. "Sblocca Italia")