Incentivi al fotovoltaico, legittimo peggioramento benefici
Nessun danno risarcibile per un'impresa che ha installato impianti fotovoltaici per beneficiare del "Terzo Conto Energia" (Dm 6 agosto 2010) completati ma non entrati in esercizio in tempo per godere degli incentivi.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato nella sentenza 8 agosto 2014, n. 4233. Gli incentivi per il fotovoltaico sono collegati all'entrata in esercizio dell'impianto, non al suo completamento urbanistico. Per cui legittimamente all'impresa non spettano gli incentivi del Dm 6 agosto 2010 (Terzo Conto Energia).
L'impresa inoltre lamentava l'illegittimità della riduzione degli incentivi prevista dai successivi quarto e quinto "Conto Energia" ex Dm 5 maggio 2011 e Dm 5 luglio 2012 emanati ai sensi del Dlgs 28/2011 in quanto tale Dlgs avrebbe superato la delega della legge 96/2010. Per i Giudici invece la legge 96/2010 delegava, tra l'altro, proprio al riordino degli incentivi alle rinnovabili "senza maggiori oneri per lo Stato". Legittima quindi la riduzione degli incentivi alle rinnovabili rispetto a quelli più favorevoli del Dm 6 agosto 2010.
Documenti di riferimento
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Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
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Dm Sviluppo economico 6 agosto 2010
Disciplina degli incentivi del Conto Energia 2011 per impianti fotovoltaici
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Dm Sviluppo economico 5 maggio 2011
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – Quarto Conto energia
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Dm Sviluppo economico 5 luglio 2012
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - cd. "Quinto Conto Energia" - Attuazione articolo 25 del Dlgs 28/2011
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Sentenza Consiglio di Stato 8 agosto 2014, n. 4233
Energia - Impianti fotovoltaici - Incentivi - Conto energia - Dm 5 agosto 2010, Dm 5 maggio 2011, Dm 5 luglio 2012 - Decorrenza - Collegata all'entrata in esercizio dell'impianto - Progressiva riduzione incentivi - Dlgs 28/2011 - Legittimità - Sussiste