Milano, 5 dicembre 2014 - 00:00

Regione Veneto, aggiornata disciplina rifiuti di estrazione

In adeguamento alle modifiche legislative intercorse a livello nazionale, la Regione Veneto ha riformulato le previsioni della Dgr 761/2010 riguardanti l'utilizzo dei rifiuti di estrazione nella coltivazione di cave e miniere regionali.

Il provvedimento (Dgr 28 ottobre 2014, n. 1987), pubblicato sul Bur del 18 novembre 2014, contiene indicazioni per quel che riguarda la terra superficiale, i valori di fondo naturale, le terre da scavo di provenienza esterna al sito estrattivo, i limiti e gli altri materiali derivanti dalla prima lavorazione nonché l’acrilamide.

L’aggiornamento della Dgr 15 marzo 2010, n. 761, recante disposizioni attuative regionali per l'applicazione del Dlgs 117/2008 concernente i rifiuti di estrazione nell'ambito delle cave e delle miniere di minerali solidi, è dovuta in primis, secondo quanto si legge nel preambolo del provvedimento, all’intervenuta abrogazione dell’articolo 186 del “Codice ambientale”, sostituito dal regolamento sul riutilizzo delle terre da scavo (Dm 161/2012). Quest’ultimo provvedimento, evidenzia la Regione nella Dgr 1987/2014, costituisce unitamente alle disposizioni contenute nel Dl 69/2013 (cd. “Fare”) “esclusivo e obbligato riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo anche nell'ambito delle attività estrattive, limitatamente ai materiali da impiegare per la ricomposizione della cava”.

Documenti di riferimento