Fotovoltaico su tetto, quando serve l'autorizzazione paesaggistica
In caso di installazione di impianto fotovoltaico su tetto, Soprintendenza e Comune non possono applicare generici vincoli paesaggistici che si discostino da quanto previsto dalla normativa vigente.
Con Sentenza n. 1946 del 10 dicembre 2014 (vedi Riferimenti), il Tar Piemonte ha accolto il ricorso presentato da un’azienda che richiedeva l’annullamento di una nota dell’Ufficio tecnico comunale che imponeva – in riferimento alla Comunicazione di inizio lavori relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico aderente al tetto – la previa acquisizione del parere della Soprintendenza, data la sussistenza di vincolo paesaggistico.
Nonostante si trattasse di pannelli fotovoltaici integrati sul tetto dell’edificio, con lo stesso orientamento della falda e la stessa inclinazione del medesimo, la Soprintendenza ha imposto come condizione per il parere favorevole "che gli impianti venissero posizionati lungo le linee di gronda e dotati di pellicola antiriflesso della medesima colorazione del manto di copertura del tetto".
Segue su: www.nextville.it/news/1949
Documenti di riferimento
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Codice dei beni culturali e del paesaggio
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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
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Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici - Attuazione della direttiva 2006/32/Ce
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Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
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Sentenza Tar Piemonte 10 dicembre 2014, n. 1946
Energia - Impianto fotovoltaico integrato su tetto - Realizzazione su edificio vincolato - Comunicazione al Comune - Parere Soprintendenza - Necessità - Esclusione - Condizioni - Limiti