Recupero energetico rifiuti, adempimenti “Sblocca Italia” in scadenza
Entro il 10 febbraio 2015 le autorità competenti devono aggiornare le autorizzazioni integrate ambientali (Aia) degli impianti esistenti, qualora la Via sia stata autorizzata in tal senso, al criterio della saturazione del carico termico.
L’adempimento è previsto dall’articolo 35, comma 3, del Dl 133/2014 (cd. “Sblocca Italia”), norma che impone alle autorità di “tenere in considerazione” lo stato della qualità dell’aria, come previsto dal Dlgs 155/2010.
Entro lo stesso termine del 10 febbraio 2015, le autorità devono inoltre provvedere a verificare, con riferimento agli impianti esistenti, la sussistenza dei requisiti per la qualifica di impianti di recupero energetico (R1). Ricorrendone i presupposti, anche in tal caso vanno adeguate le Aia (articolo 35, comma 5).
Entro la stessa data, infine, il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto individuare la capacità complessiva di trattamento a livello nazionale di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati, nonché degli impianti di recupero energetico da realizzare per coprire il fabbisogno residuo (articolo 35, comma 1).
Documenti di riferimento
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Misure urgenti per apertura cantieri, realizzazione opere pubbliche e emergenza dissesto idrogeologico - Incenerimento rifiuti - (cd. "Sblocca Italia")
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Legge 11 novembre 2014, n. 164
Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 133/2014 ("Sblocca Italia") - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l'emergenza del dissesto idrogeologico