Inquinamento acustico, Stato può “limitare” imposta regionale
Respinta dalla Consulta la richiesta della Regione Lazio di dichiarare illegittimo il decreto “Destinazione Italia”, laddove stabilisce il valore massimo dell’aliquota dell’imposta regionale sulle emissione sonore degli aeromobili civili.
L’articolo 13 del Dl 145/2013 (cd. “Destinazione Italia”), argomenta la Corte Costituzionale nella sentenza 13/2015, non stabilisce un’aliquota unica, bensì un’aliquota massima modulabile da tutte le Regioni, sulla base dei criteri legislativamente indicati (orario dei voli e peculiarità urbanistiche delle aree circostanti l’aeroporto).
Pur intervenendo con riferimento all’imposta regionale sulle emissione sonore degli aeromobili civili (Iresa), inquadrata tra i “tributi regionali propri” dal Dlgs 68/2001 (5° decreto sul “federalismo fiscale”), l’articolo 13 rispetta la Costituzione perché reca una norma di coordinamento resa necessaria dalle finalità concorrenziali perseguite dal provvedimento e non, come sostenuto dalla Regione, una statuizione di dettaglio lesiva delle proprie competenze.
Documenti di riferimento
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Autonomia di entrata delle Regioni - Stralcio - Tassa sul rumore aeroportuale - Imposta di scopo
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Legge 21 novembre 2000, n. 342
Misure in materia fiscale - Collegato alla Legge Finanziaria 2000 - Stralcio
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Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia" - Stralcio - Misure in materia di tariffe elettriche, certificazione energetica in edilizia e bonifiche
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Sentenza Corte Costituzionale 13 febbraio 2015, n. 13
Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo - Articolo 13, Dl 145/2013 - Valore massimo statale nella definizione della misura dell'Iresa - Rimodulazione tenendo conto di orari e peculiarità urbanistiche - Norma di coordinamento - Legittimità costituzionale