Bonifiche, mancato esproprio area non incide su destinazione
La destinazione “a verde” di un’area permane anche in caso di decadenza del vincolo preordinato all’esproprio della stessa, che, di per se, non può comportare la riclassificazione del sito a “zona industriale”.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 688/2015), infatti, lo strumento urbanistico può comportare contemporaneamente sia un vincolo di inedificabilità preordinato all’esproprio dell’area, che è delimitato nel tempo (in quanto decade dopo 5 anni se non viene rilasciata dichiarazione di pubblica utilità dell’opera), sia la conformazione delle proprietà privata sulla stessa insistente, che invece determina, come avviene tipicamente quando l’area viene destinata “a verde”, una “conformazione a tempo indeterminato” del regime giuridico dei suoli privati.
Non è quindi sostenibile la tesi che correla al regime di “area bianca” dell’area non più sottoposta a vincolo (ai sensi dell’articolo 2 della legge 1187/1968, ora articolo 9 del Dpr 327/2001) la reviviscenza delle precedente destinazione industriale del sito, con conseguente applicazione dei più “tolleranti” valori limite di contaminazione previsti dal Dm 471/1999 per le aree “non verdi”.
Documenti di riferimento
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Testo unico sulla espropriazione per pubblica utilità
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Dm Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471
Bonifica dei siti inquinati
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Sentenza Consiglio di Stato 10 febbraio 2015, n. 688
Bonifiche - Ordinanze - Articolo 8, Dm 471/1999 - Presupposti - Piano urbanistico - Destinazione "a verde pubblico e privato" - Duplicità di funzione - Decadenza vincolo preordinato all'esproprio - Classificazione zona - Non rilevanza