Agroenergie, produttive di reddito agrario anche sotto normativa pregressa
Pienamente legittima la norma che, prima della riformulazione avvenuta nel 2014, prevedeva che la produzione di energia rinnovabile prodotta da agricoltori con fonti agro-forestali e fotovoltaiche era considerata "reddito agrario".
La Corte Costituzionale (sentenza 24 aprile 2015, n. 66) ha ritenuto costituzionalmente legittimo il comma 423 dell'articolo 1, legge 266/2005 che nella versione vigente ratione temporis, stabiliva che la produzione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche fatta da imprenditori agricoli è "attività connessa" ex articolo 2135, Codice civile e produce reddito agrario e non reddito d'impresa, senza necessità di limiti qualitativi o quantitativi superati i quali l'attività diventa "industriale", perché quel che conta è solo la "connessione" con l'attività agricola anche relativamente alla produzione di energia, purché vi sia "utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola".
Ricordiamo che la versione ora vigente del comma 423, articolo 1, legge 266/2005 (modificato dal Dl 66/2014 convertito in legge 89/2014) considera sempre "agricolo" il reddito da agroenergie ma ora prevede che tale reddito sia determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'Iva un coefficiente di redditività del 25% (con una franchigia che opera solo per il 2014 e 2015).
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte Costituzionale 24 aprile 2015, n. 66
Energia - Produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche da parte di imprenditori agricoli - Regime fiscale - Reddito agrario - Legittimità - Sussistenza
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Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Stralcio - Società partecipate dalla P.a. - Modifiche al Codice appalti - Pubblicazione dei bandi di gara - Tassazione reddito da bioenergie
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Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2006 - Stralcio