Milano, 5 maggio 2015 - 00:00

Pollina, sottoprodotto anche ad uso terzi

Il “Codice ambientale”, come riformulato alla fine del 2010, consente l’impiego della pollina come sottoprodotto anche nei cicli produttivi gestiti da terzi.

È quanto stabilito dal Tar Lombardia (sentenza 498/2015), il quale ricorda come gli articoli 184-bis, 184-ter e 185 del Dlgs 152/2006, a seguito dell’integrazione stabilita dal Dlgs 205/2010, prevedono che qualsiasi sostanza per cui vi sia certezza di utilizzo nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, possa essere considerata sottoprodotto (e quindi non rifiuto).

Tali previsioni superano quanto stabilito dalla legge 96/2010 (“Comunitaria 2009”) che lega invece la qualifica di sottoprodotto della pollina al suo essere destinata alla combustione “nel medesimo ciclo produttivo”.

Una lettura maggiormente “stringente” di tale quadro normativo, secondo il Tar, avrebbe alcune conseguenze indesiderabili come l’aumento di costi a causa delle ridotte economie di scala e la dispersione sul territorio di punti di inquinamento meno facilmente controllabili.

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