Milano, 8 maggio 2015 - 00:00

Espropri "sine titulo", la Consulta salva la disciplina

Supera il vaglio di costituzionalità la procedura ex articolo 42-bis, Dpr 327/2001 introdotto nel 2011 con cui la pubblica Amministrazione può acquisire per scopi di interesse pubblico un bene privato che occupa sine titulo.

La Corte Costituzionale (sentenza 30 aprile 2015, n. 71) ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'articolo 42-bis, Dpr 327/2001 che ha delineato la procedura con cui la pubblica Amministrazione può acquisire al proprio patrimonio un bene privato che sta utilizzando senza averne titolo e senza che vi sia stato un procedimento espropriativo. L'Amministrazione può acquisirlo non retroattivamente corrispondendo al proprietario un indennizzo. Tale articolo è stato introdotto dal Dl 98/2011 convertito in legge 111/2011 dopo che la Corte Costituzionale (sentenza 293/2010) aveva dichiarato illegittimo l'articolo 43, Dpr 327/2011 che delineava analogo istituto.

La Corte "salva" la nuova disciplina perché rispetto alla precedente disciplina dichiarata illegittima vi sono rilevanti novità: l'acquisizione del bene al patrimonio pubblico non è retroattiva, è previsto un preciso e rigoroso obbligo motivazionale sull'interesse pubblico alla base della decisione di acquisire il bene, e infine al proprietario viene dato un indennizzo non solo patrimoniale ma anche non patrimoniale forfettariamente liquidato nel 10% del valore venale del bene a prescindere dalla dimostrazione del pregiudizio subito.

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