Eolico, limiti a realizzazione in aree bruciate da incendi
Il fatto che il Dlgs 387/2003 consenta la realizzazione di impianti eolici anche in area agricola non supera i limiti alla realizzazione di opere in aree bruciate da incendi come previsto dalla legge quadro sugli incendi boschivi (legge 353/2000).
La Cassazione (sentenza 21 aprile 2015, n. 16624) conferma il sequestro preventivo di un parco eolico nei confronti di una azienda contro il cui amministratore si è ipotizzato il reato di lavori eseguiti in assenza di titolo abilitativo (articolo 44, Dpr 380/2001). I Supremi Giudici hanno ribadito che il fatto che il Dlgs 387/2003 consenta la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili anche in area agricola, non fa venire meno i vincoli e le limitazioni d'uso dei terreni bruciati da incendi, che hanno una funzione deterrente a tutela del patrimonio boschivo (articolo 10, legge 353/2000).
I Giudici hanno anche ritenuto provato, quantomeno ai fini del fumus commissi delicti che giustifica il sequestro, il fraudolento "frazionamento" degli impianti eolici del parco in impianti a sé stante, posto in essere per godere della procedura autorizzativa semplificata (Pas) invece che della più complessa autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 necessaria nel caso di specie per un impianto di quelle dimensioni considerato unitariamente.
Documenti di riferimento
-
Sentenza Corte di Cassazione 21 aprile 2015, n. 16624
Energia - Impianti eolici - Realizzazione in area già bruciata da incendi - Condizioni - Limiti - Autorizzazione - Frazionamento fraudolento degli impianti per accedere al titolo autorizzatorio semplificato - Realizzazione abusiva - Articolo 44, Dpr 380/2001 - Sequestro preventivo - Condizioni - Sussistenza
-
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
-
Legge 21 novembre 2000, n. 353
Legge-quadro in materia di incendi boschivi
-
Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili