Milano, 18 maggio 2015 - 00:00

Movimentazione materiali da escavo in mare, non spetta a Regioni semplificare

Non spetta alle Regioni semplificare la procedura di autorizzazione in materia di movimentazione di materiale in ambiente marino, la competenza regionale al rilascio del titolo non fa venire meno la competenza per materia allo Stato.

Così si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza 15 maggio 2015, n. 84 risolvendo il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Abruzzo che con delibera aveva introdotto una norma regolamentare (Dgr 28 marzo 2013, n. 218) che assoggettava a mera comunicazione all'Autorità competente la movimentazione di materiali da escavo in ambiente marino se di soglia inferiore a 25.000 mc, nonostante l'articolo 109, Dlgs 152/2006 preveda espressamente la necessità dell'autorizzazione, indipendentemente dal quantitativo di materiale.

I Giudici ricordano che se da un lato il Dl 5/2012 convertito in legge 35/2012 modificando l'articolo 109, Dlgs 152/2006 ha previsto che sia la Regione l'Autorità competente in materia di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi, questo non ha fatto venire meno la competenza a regolare la materia che rimane in via esclusiva assegnata allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, della Costituzione.

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