Servizio idrico, non spetta a Regione affidare gestione e determinare tariffa
Secondo la Corte Costituzionale, sentenza 25 giugno 2015, n. 117, sono illegittime le norme regionali che affidano alla Regione il compito affidare direttamente il servizio idrico nonché di determinare la tariffa.
La Consulta boccia la legge della Campania 7 agosto 2014, n. 16 in materia di servizio idrico. I Giudici ricordano che il servizio idrico è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, e spetta allo Stato dettare le norme sia sulla forma di gestione sia sulle modalità di affidamento al soggetto gestore (competenza esclusiva in materia di ambiente e concorrenza). È quindi illegittima la norma campana che prevede sia la Regione a individuare direttamente il gestore del servizio, in contrasto con le norme statali (articolo 3-bis, Dl 138/2011) per le quali tale compito spetta all'Ente di governo dell'ambito territoriale.
Illegittima anche la previsione che consente alla Regione Campania di partecipare alla procedura di determinazione della tariffa del servizio idrico. In base agli articoli 149, comma 1, lettera d), e 152, comma 4, Dlgs 152/2006, tale compito spetta all'Ente di governo, che è subentrato alle Autorità d'ambito, e che deve predisporre la tariffa di base da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte Costituzionale 25 giugno 2015, n. 117
Acque - Servizio idrico integrato - Disciplina e organizzazione - Competenza esclusiva statale - Sussiste - Normativa regionale - Affidamento alla Regione della individuazione diretta del gestore del servizio idrico - Illegittimità
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