Servizi locali, società affidataria diretta può partecipare a nuove gare
L'assetto normativo vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non preclude a una società affidataria diretta del servizio di partecipare a nuove gare.
Lo ha sottolineato il Tar Toscana nella sentenza 29 giugno 2015, n. 981 respingendo l'impugnazione di un bando di gara di project financing per la gestione di servizi energetici integrati per l'efficientamento di edifici e impianti. L'affidamento dei servizi locali dopo l'abrogazione referendaria dell'articolo 23-bis, Dl 112/2008, trova ora la sua disciplina nell'articolo 34 del Dl n. 179/2012, nell'articolo 25 del Dl n. 1/2012, nell'articolo 3-bis del Dl n. 138/2011, nessuna delle quali vieta formalmente a una società affidataria diretta di servizi locali di partecipare a ulteriori gare per l'affidamento del servizio.
Si ricorda in precedenza tale divieto era contenuto nell'articolo 4, comma 33, del Dl 138/2011, ma tale articolo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 199/2012 proprio perché riproponeva pedissequamente i contenuti dell'articolo 23-bis, Dl 112/2008 cassato dal referendum del 12-13 giugno 2011.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Toscana 29 giugno 2015, n. 981
Appalti - Servizi pubblici locali - Affidamento in house - Società affidataria diretta del servizio - Divieto di partecipazione a nuove gare - Esclusione
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Sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199
Appalti - Servizi pubblici locali - Disciplina dell'affidamento - Articolo 4, Dl 138/2011 - Ripristino di normativa abrogata con referendum popolare -Illegittimità costituzionale
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Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - Stralcio - Sistri - Dia e Scia - Servizi locali - Robin tax su energia
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Dl "Crescita-bis" - Stralcio - Disposizioni in materia di appalti, servizi pubblici locali, imballaggi, elettrosmog e Via per idroelettrico