Impianto a biomasse, spandimento agricolo digestato va “sopportato”
Escluso dal Tar Marche il risarcimento del danno alla salute richiesto da un residente nelle campagne dove un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse ha riversato, a fini di concimazione, il digestato prodotto.
Secondo il Giudice marchigiano (sentenza 377/2015), si tratta di un’operazione svolta su terreni agricoli che la ricorrente non può contestare, “avendo accettato il rischio di subire le emissioni odorigene che a precise cadenze temporali avvertono tutti coloro che abitano in zone agricole”.
A tal fine, non fa differenza che il concime impiegato sia quello prodotto dall’impianto a biomasse, perché le emissioni sono le medesime di qualsiasi altro concime.
Un impianto a biomasse con potenza nominale di 999 KWe, sottolinea più in generale il Giudice, non è considerato “di per sé inquinante” dalla disciplina normativa, visto che non è soggetto ad Aia o Aua e che le emissioni in atmosfera sono considerate “scarsamente rilevanti” dal Dlgs 152/2006 (e non è nemmeno richiesta l’autorizzazione apposita).
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Marche 14 maggio 2015, n. 377
Energia - Impianto a biomassa - Autorizzazione - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Rilascio condizionato ad osservanza prescrizioni della conferenza di servizi - Ammissibilità - Emissioni impianto - Scarsa rilevanza - Articolo 272, Dlgs 152/2006 - Spandimento digestato - Operazione agricola - Legittimità
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE V
Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera