Milano, 17 agosto 2015 - 00:00

Rifiuti, la Tari "copre" Tia e Tares

Tra le componenti di costo della tassa sui rifiuti (Tari) entrano anche i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento ai precedenti "regimi". Confermate dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 le norme del Dl 78/2015.

La norma del Dl 19 giugno 2015, n. 78 (articolo 7, comma 9) confermata dalla legge di conversione 125/2015 in vigore dal 15 agosto, introduce il comma 654-bis nella legge istitutiva della Tari (legge 147/2013, "Stabilità 2014") stabilendo che tra le componenti di costo della nuova tariffa rifiuti vanno considerate anche quelle relative ai crediti inesigibili della tariffa di igiene ambientale (cd. "Tia1") istituita dal Dlgs 22/1997 ("decreto Ronchi"), della tariffa integrata ambientale (cd. "Tia2") istituita dal Dlgs 152/2006 e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) istituito dal Dl 201/2011.

Attraverso la modifica al comma 691 della "Stabilità 2014", inoltre, il Dl 78/2015, convertito in legge 125/2015, consente ai Comuni in regime Tares di affidare ai gestori la gestione dell'accertamento e della riscossione.

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