Impianto FV non autorizzato in area tutelata, ok a sequestro anche dopo fine lavori
Un impianto fotovoltaico realizzato senza autorizzazione produce una lesione al bene-ambiente protetto anche dopo l'ultimazione dell'impianto legittimandone il sequestro.
La Cassazione nella sentenza 8 luglio 2015, n. 29085 conferma il sequestro di un impianto fotovoltaico costruito in area di notevole interesse pubblico senza autorizzazione in violazione degli articoli 44, Dpr 380/2001 e 181, Dlgs 42/2004. L'autorizzazione agli impianti a fonti rinnovabili ex articolo 12, Dlgs 387/2003 autorizza non solo la costruzione ma anche l'esercizio legittimando un costante monitoraggio della P.a. anche nella fase post costruzione.
Pertanto anche dopo che è stato ultimato l'impianto non autorizzato continua a produrre la lesione del bene giuridico protetto che la legge individua nell'interesse dell'Autorità competente alla permanente vigilanza anche sull'esercizio dell'impianto, aggravando o protraendo le conseguenze negative del reato, tale da giustificare la misura cautelare del sequestro.
Documenti di riferimento
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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
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Codice dei beni culturali e del paesaggio
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Sentenza Corte di Cassazione 8 luglio 2015, n. 29085
Energia - Impianto fotovoltaico - Realizzazione in area tutelata senza autorizzazione - Lesione del bene protetto - Continuazione anche dopo la costruzione - Sussistenza - Sequestro - Legittimità