Tar Puglia, nella Via non è inclusa l'autorizzazione paesaggistica
L'autorizzazione paesaggistica ex articolo 146, Dlg 42/2004 non rimane assorbita nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) e quindi va richiesta separatamente, a meno di norme regionali di coordinamento.
Il Tar Puglia nella sentenza 6 agosto 2015, n. 1204 osserva che in ragione del carattere di specialità della disciplina ex articolo 146 Dlgs n. 42/2004, nessuna deroga può essere apportata dalle disposizioni del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) relative alla Via. Il provvedimento di Via non elimina la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 4, Dlgs 152/2006 il provvedimento di Via potenzialmente assorbe tutti gli assensi ambientali richiesti per la costruzione e l'esercizio di un'opera o impianto, ma per i Giudici occorre una norma regionale che coordini le due discipline. In questo caso non si derogherebbe al Codice dei beni culturali – in violazione della disciplina di specialità – quanto piuttosto si consentirebbe che il provvedimento di Via "comprenda" l'autorizzazione paesaggistica, in un'ottica di semplificazione amministrativa, lasciando sostanzialmente inalterato il livello uniforme di protezione ambientale previsto dal Dlgs 42/2004.
Documenti di riferimento
-
Sentenza Tar Puglia 6 agosto 2015, n. 1204
Energia - Impianto eolico - Autorizzazione - Valutazione di impatto ambientale - Provvedimento di Via - Articolo 26, Dlgs 152/2006 - Ricomprensione dell'autorizzazione paesaggistica - Esclusione - Possibilità - Condizioni - Presenza di norma di coordinamento regionale - Necessità
-
Autorizzazione paesaggistica, il rinnovato regime ordinario e quello semplificato
L'approfondimento sul procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (previsto dal Dlgs 42/2004) e su quello semplificato relativo ad interventi di minore impatto (Dpr 31/2017). Aggiornato allo schema di regolamento che amplia gli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica semplificata al vaglio del Parlamento nel novembre 2025
-
Le imprese che svolgono attività a potenziale alto impatto sull'ambiente necessitano, per poter operare, di una particolare autorizzazione, denominata autorizzazione integrata ambientale (cd. "Aia"; derivante dalla normativa dell'Ue nota come "Integrated Pollution Prevention and Control - Ippc"). Le regole da osservare in materia sono in parte dettate dal Codice ambientale nazionale (il Dlgs 152/2006) in parte direttamente dall'Unione europea (che stabilisce le migliori tecniche disponibili da applicarsi direttamente ai singoli settori). Nel contributo, la panoramica della normativa di riferimento. Aggiornata alla rettifica della decisione sulle migliori tecniche disponibili (Bat/Mtd) per i grandi impianti di combustione pubblicata nel luglio 2025.
-
Codice ambientale (Dlgs 152/2006 e provvedimenti satellite)
Lo spazio dedicato al decreto nazionale di riferimento, e provvedimenti attuativi, in materia di: valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque, gestione dei rifiuti, imballaggi, bonifica dei siti contaminati, riduzione dell'inquinamento atmosferico, risarcimento dei danni ambientali. Con percorsi ragionati su provvedimenti attuativi ed altra documentazione di immediato interesse
-
Codice dei beni culturali e del paesaggio
-
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia