Milano, 11 settembre 2015 - 00:00

Tar Puglia, nella Via non è inclusa l'autorizzazione paesaggistica

(Francesco Petrucci)

L'autorizzazione paesaggistica ex articolo 146, Dlg 42/2004 non rimane assorbita nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) e quindi va richiesta separatamente, a meno di norme regionali di coordinamento.

Il Tar Puglia nella sentenza 6 agosto 2015, n. 1204 osserva che in ragione del carattere di specialità della disciplina ex articolo 146 Dlgs n. 42/2004, nessuna deroga può essere apportata dalle disposizioni del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) relative alla Via. Il provvedimento di Via non elimina la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 4, Dlgs 152/2006 il provvedimento di Via potenzialmente assorbe tutti gli assensi ambientali richiesti per la costruzione e l'esercizio di un'opera o impianto, ma per i Giudici occorre una norma regionale che coordini le due discipline. In questo caso non si derogherebbe al Codice dei beni culturali – in violazione della disciplina di specialità – quanto piuttosto si consentirebbe che il provvedimento di Via "comprenda" l'autorizzazione paesaggistica, in un'ottica di semplificazione amministrativa, lasciando sostanzialmente inalterato il livello uniforme di protezione ambientale previsto dal Dlgs 42/2004.

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