Milano, 22 settembre 2015 - 00:00

Tar Veneto, affidamento servizio rifiuti con gara è da motivare

Un Comune non può indire una gara per affidare il servizio gestione rifiuti se prima non ha fatto una valutazione tecnico-economica dalla quale risulti che la gara sia preferibile all'affidamento diretto "in house".

Il Tar Veneto con la sentenza 25 agosto 2015, n. 949 annulla la delibera di un Comune che in vista della scadenza dell'affidamento del servizio di gestione rifiuti fatto a una società "in house", aveva indetto una gara per rimpiazzare l'attuale gestore. I Giudici hanno rilevato che, nonostante quanto previsto dall'articolo 34, Dl 179/2012, convertito in legge 221/2012, il Comune non aveva fatto precedere l'indizione della gara da una relazione che desse conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

La norma in parola, il cui scopo, secondo la dottrina, dovrebbe essere principalmente quello di evitare ingiustificati affidamenti di servizi locali "in house" senza gara (con alterazione del principio Ue della concorrenza), secondo il Tar del Veneto vale anche "a contrario", cioè anche qualora il Comune scelga la modalità della gara deve relazionare sulle ragioni che giustificano la scelta di tale modalità di affidamento invece di quello "in house".

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