Milano, 13 ottobre 2015 - 00:00

Rinnovabili, sulle sanzioni del Dlgs 28/2011 pende giudizio Consulta

Sotto l'occhio della Corte Costituzionale l'articolo 23 del Dlgs 28/2011 sulle sanzioni a carico di chi ha ottenuto incentivi per le fonti rinnovabili sulla base di documenti o dati non veri o abbia fornito false informazioni.

La norma in questione stabilisce che chi ha ottenuto le agevolazioni fornendo dati o documenti non veritieri o informazioni false o mendaci sia colpito dalla revoca degli incentivi e dalla restituzione delle somme, subendo anche lo stop per 10 anni all'accesso a qualunque incentivo per le rinnovabili previsto da qualsiasi norma. Il Consiglio di Stato (ordinanza 27 agosto 2014, n. 4352) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, Dlgs 28/2011 citato. Il Giudizio è ancora pendente.

Secondo i Giudici – come anche secondo recente dottrina – la norma manca di gradualità e risulta sproporzionata specie laddove alla revoca dell'incentivo si aggiunge l'inibizione per 10 anni dal godimento di futuri incentivi. Il Dlgs 28/2011 avrebbe ignorato le indicazioni della legge delega (legge comunitaria 2009, n. 96/2010) relative alle sanzioni: determinate nella loro entità, graduate in funzione della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto, delle qualità del colpevole e del vantaggio patrimoniale derivante dall'infrazione.

Documenti di riferimento