Consiglio di Stato: nella Via è escluso il silenzio-assenso
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale non si può concludere con un silenzio-assenso dell'Amministrazione procedente.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 13 ottobre 2015, n. 4712 ha rigettato le doglianze di una società che intendeva costruire un parco eolico in Puglia. Il ricorrente sosteneva l'applicabilità del silenzio-assenso in materia di Via previsto dalla legge regionale pugliese 11/2001 vigente ratione temporis. Per i Giudici la norma regionale va disapplicata in quanto in contrasto coi principi comunitari in materia di Via che richiedono un provvedimento espresso e con le norme nazionali sul procedimento amministrativo (legge 241/1990, articolo 20) che escludono dal meccanismo del silenzio-assenso gli atti in materia ambientale e paesaggistica.
Da rigettare di conseguenza anche l'affermazione che il silenzio-assenso in materia di Via era applicabile essendosi già svolta la procedura di "screening" (verifica di assoggettabilità a Via). Infine il Collegio ricorda che sebbene il procedimento di autorizzazione unica a realizzare il parco eolico ex articolo 12, Dlgs 387/2003 si deve chiudere in 180 giorni (ora sono 90) è escluso che il decorso del termine privi l'Amministrazione dal provvedere o formulare richieste di ulteriore documentazione, né produce un effetto abilitativo per il privato non operando nemmeno in questo caso il silenzio-assenso.
Documenti di riferimento
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Sentenza Consiglio di Stato 13 ottobre 2015, n. 4712
Via - Articolo 20, Dlgs 152/2006 - Realizzazione di un parco eolico - Procedimento - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Conclusione - Applicabilità del silenzio-assenso - Esclusione - Norma regionale che lo prevede - Disapplicazione - Legittimità - Sussistenza
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Le imprese che svolgono attività a potenziale alto impatto sull'ambiente necessitano, per poter operare, di una particolare autorizzazione, denominata autorizzazione integrata ambientale (cd. "Aia"; derivante dalla normativa dell'Ue nota come "Integrated Pollution Prevention and Control - Ippc"). Le regole da osservare in materia sono in parte dettate dal Codice ambientale nazionale (il Dlgs 152/2006) in parte direttamente dall'Unione europea (che stabilisce le migliori tecniche disponibili da applicarsi direttamente ai singoli settori). Nel contributo, la panoramica della normativa di riferimento. Aggiornata alla rettifica della decisione sulle migliori tecniche disponibili (Bat/Mtd) per i grandi impianti di combustione pubblicata nel luglio 2025.
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Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia