Eolico, impianti esistenti non pregiudicano nuove installazioni
La presenza di un impianto eolico nella stessa zona non determina necessariamente un parere ambientale negativo all'installazione di un nuovo impianto, dovendo la Soprintendenza motivare in concreto il diniego.
Lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 3 novembre 2015, n. 5001 con cui ha annullato il diniego di una autorizzazione unica a realizzare un parco eolico rilasciato dalla Regione in base al fatto che la Soprintendenza aveva condizionato il suo parere positivo alla circostanza che non fossero realizzati nella zona altri impianti. Poiché nel frattempo un altro impianto eolico aveva avuto il via libera, l'Ente preposto alla tutela del paesaggio esprimeva valutazione negativa. Il parere, secondo i Giudici è viziato da eccesso di potere.
Nulla impedisce alla Soprintendenza di adottare criteri generali per valutare le fattispecie sottoposte al suo esame e la cautela può spingere a valutare attentamente la presenza di più parchi eolici nella stessa area. Ma l'Ente ha l'obbligo di fare una congrua analisi del caso concreto potendo anche giungere alla conclusione che non siano incompatibili più impianti nella stessa area (circostanza non esclusa nemmeno dalle Linee guida autorizzatorie nazionali ex Dm 10 settembre 2010).
Documenti di riferimento
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Dm Sviluppo economico 10 settembre 2010
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
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Codice dei beni culturali e del paesaggio
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Sentenza Consiglio di Stato 3 novembre 2015, n. 5001
Energia - Impianto eolico - Autorizzazione - Parere della Soprintendenza - Diniego automatico - Ragioni - Presenza di altri impianti nella stessa area - Legittimità - Esclusione - Congrua motivazione - Necessità