Milano, 10 febbraio 2016 - 00:00

Appalti, smaltimento rifiuti sanitari a soggetti aggregatori

Ai sensi del Dpcm 24 dicembre 2015, dal 9 febbraio 2016 per gli appalti per lo smaltimento rifiuti sanitari oltre soglia scatta l'obbligo per la pubblica Amministrazione di ricorrere a soggetti aggregatori o alla Consip.

Se l'appalto del servizio di smaltimento rifiuti sanitari supera 40mila euro l'Amministrazione deve ricorrere a soggetti aggregatori o alla Consip. La soglia deve intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta. Oltre al servizio di smaltimento rifiuti sanitari il decreto individua, tra le altre categorie merceologiche, i servizi di pulizia immobili e manutenzione immobili e impianti. Se non si ricorre a soggetti aggregatori o alla Consip, l'Authority di vigilanza sui contratti pubblici non rilascia il Codice identificativo di gara indispensabile per bandire l'appalto.

Il provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Dl 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è in vigore dal 9 febbraio 2016 per le Amministrazioni statali, centrali e periferiche (escluse scuole e università) nonché per Regioni, Enti regionali, loro consorzi e Enti del servizio sanitario nazionale. Per tutte le altre Amministrazioni l'obbligo scatta dal 9 agosto 2016.

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