Bonifica siti inquinati, va garantita "complessivamente"
Secondo il Tar Lombardia, la quantificazione della garanzia finanziaria che il soggetto responsabile della bonifica deve prestare alla Regione si basa sul costo complessivo dell'intervento, a prescindere dalle spese già sostenute.
Il Giudice amministrativo lombardo (sentenza 42/2016) ha così respinto il ricorso contro un'ordinanza comunale che, al fine di determinare l'importo delle garanzia finanziaria che il Dlgs 152/2006 (articolo 242, comma 7) lega al "costo stimato dell’intervento", aveva preso a riferimento il costo complessivo della messa in sicurezza operativa (Miso) del sito senza decurtare le somme spese per gli interventi già realizzati.
La prospettazione del ricorrente, in quanto tesa a ridurre una garanzia richiesta ex lege prima che sia possibile verificare la corretta esecuzione degli interventi di bonifica, per il Tar è "inaccettabile".
Legittima anche la scelta del Comune di applicare nel caso di specie la percentuale massima prevista dal Dlgs 152/2006 (50% del costo), che deve ritenersi "ordinaria".
Documenti di riferimento
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Sentenza Tar Lombardia 12 gennaio 2016, n. 42
Bonifiche - Garanzie finanziarie - Articolo 242, comma 7, Dlgs 152/2006 - Riferimento - Costo complessivo intervento - Spese già sostenute - Irrilevanza - Misura massima del 50% - Ordinarietà
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Decreto-legge "Semplificazioni" - Stralcio - Misure in materia di rifiuti, appalti, energia, tutela dell'aria, territorio