Scia edilizia, autotutele “regionali” sono incostituzionali
La Corte Costituzionale ha bocciato la Lr Toscana che consente alla P.a. di inibire la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), decorsi i 30 giorni previsti dalla legge, nel caso di violazione degli strumenti urbanistici.
La Corte Costituzionale (sentenza 49/2016) evidenzia come la fattispecie in questione non rientri tra quelle contemplate dall'articolo 19 (segnalazione certificata di inizio attività) della legge 241/1990.
E dato che tale fase di controllo, pur "ulteriore" rispetto a quella "ordinaria" stabilita dalla legge 241/1990 (30 giorni dalla data di presentazione per accertare l'eventuale carenza dei requisiti richiesti per la Scia ed esercitare l'autotutela amministrativa), rappresenta una parte integrante del titolo abilitativo, la sua disciplina è parimenti riservata alla esclusiva competenza statale.
Da qui l'illegittimità dell'articolo 84-bis, comma 2, lettera b) della Lr Toscana 1/2005 recante norme per il governo del territorio (articolo non più vigente, ma pedissequamente confermato dall'articolo 146, comma 2, lettera b della subentrata Lr 65/2014).
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte Costituzionale 9 marzo 2016, n. 49
Segnalazione certificata di inizio di attività (Scia) - Articolo 19, legge 241/1990 - Disciplina nazionale - Articolo 84-bis, Lr Toscana 1/2005 - Difformità dell'intervento dalle previsioni urbanistiche - Potere P.a. di inibire e sanzionare dopo la scadenza del trentesimo giorno dalla presentazione - Incostituzionalità
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Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Lr Toscana 3 gennaio 2005, n. 1
Norme per il governo del territorio
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Lr Toscana 10 novembre 2014, n. 65
Norme per il governo del territorio - Stralcio