Milano, 28 aprile 2016 - 00:00

Via ed eolico, se c'è impatto ambientale obbligo anche per piccoli impianti

La verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale è obbligatoria, in caso di potenziale notevole impatto sull'ambiente, a prescindere dalla soglia dell'impianto eolico.

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione nella sentenza 13 aprile 2016, n. 15453 fanno il punto sull'evoluzione normativa in materia di Via ricordando come — in seguito a una messa in mora dell'Italia per incompleto recepimento della direttiva Via — il Legislatore ha emanato il Dl 91/2014, convertito dalla legge 116/2014 che modificando il Dlgs 152/2006 ha previsto che, a prescindere dalle soglie indicate nell'allegato IV del Codice dell'ambiente ("impianti regionali" da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Via) se il progetto, secondo i criteri dell'allegato V, ha comunque, impatti notevoli sull'ambiente, va sottoposto a valutazione anche se, come nel caso dell'impianto eolico del caso di specie, è sotto le soglie di potenza di cui al citato allegato IV.

E questo anche nel periodo transitorio decorrente tra il vigore della modifica al Dlgs 152/2006 ad opera della legge 116/2014 (21/8/2014) e il vigore del Dm 30 marzo2015 (16/4/2015) con cui sono state emanate le linee guida che hanno integrato i criteri dimensionali, già in precedenza stabiliti, con criteri aggiuntivi, rispondendo così ai rilievi della Commissione Ue (l'Italia prima di quest'ultima modifica aveva introdotto solo i criteri dimensionali per lo "screening" regionale senza fare riferimento agli altri criteri di valutazione indicati nella direttiva Via).

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