Milano, 10 maggio 2016 - 00:00

Impianto a biomassa, necessaria verifica rispetto norme sui rifiuti

(Francesco Petrucci)

L'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 per un impianto a biomassa può essere annullata se rilasciata in assenza della necessaria autorizzazione allo smaltimento rifiuti.

Il Consiglio di Stato nella sentenza 5 maggio 2016, n. 1790 annulla l'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Caserta a un'azienda agricola per un impianto a biomassa alimentato da feci e liquami bufalini poiché mancava la necessaria autorizzazione allo smaltimento rifiuti. Per i Giudici le biomasse in questione sono soggette alle norme sui rifiuti: il regime di esclusione dai rifiuti ex articolo 185, Dlgs 152/2006 si applica se la biomassa è usata direttamente dall'azienda, non se viene raccolta separatamente e trattata fuori sito (essa rientra tra i rifiuti ex allegato D, Parte IV, Dlgs 152/2006).

Il Consiglio di Stato ha ribadito che l'autorizzazione unica all'impianto a fonti rinnovabili (articolo 12, Dlgs 387/2003) non attesta implicitamente la conformità dell'impianto alla normativa sui rifiuti, occorre che tale conformità o meno sia discussa in sede di conferenza dei servizi, cosa che dai documenti in giudizio non risulta essere stata fatta.

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