Impianto a biomassa, necessaria verifica rispetto norme sui rifiuti
L'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 per un impianto a biomassa può essere annullata se rilasciata in assenza della necessaria autorizzazione allo smaltimento rifiuti.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 5 maggio 2016, n. 1790 annulla l'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Caserta a un'azienda agricola per un impianto a biomassa alimentato da feci e liquami bufalini poiché mancava la necessaria autorizzazione allo smaltimento rifiuti. Per i Giudici le biomasse in questione sono soggette alle norme sui rifiuti: il regime di esclusione dai rifiuti ex articolo 185, Dlgs 152/2006 si applica se la biomassa è usata direttamente dall'azienda, non se viene raccolta separatamente e trattata fuori sito (essa rientra tra i rifiuti ex allegato D, Parte IV, Dlgs 152/2006).
Il Consiglio di Stato ha ribadito che l'autorizzazione unica all'impianto a fonti rinnovabili (articolo 12, Dlgs 387/2003) non attesta implicitamente la conformità dell'impianto alla normativa sui rifiuti, occorre che tale conformità o meno sia discussa in sede di conferenza dei servizi, cosa che dai documenti in giudizio non risulta essere stata fatta.
Documenti di riferimento
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Sentenza Consiglio di Stato 5 maggio 2016, n. 1790
Energie rinnovabili - Impianto a biomassa - Utilizzo di feci e liquami bovini - Autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto ex Dlgs 387/2003 - Verifica compatibilità con normativa sui rifiuti - Necessità
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati