Servizio igiene ambientale, affidamento "in house" legittimo anche ex Dlgs 50/2016
L'affidamento diretto "in house" del servizio di igiene ambientale è legittimo se il Comune ha congruamente motivato il mancato ricorso al mercato, anche alla luce del nuovo Codice appalti, Dlgs 50/2016.
Il Tar Lombardia (sentenza 17 maggio 2016, n. 691) ha respinto il ricorso contro la delibera di affidamento del servizio di igiene ambientale fatto da un Comune a una propria società "in house". I Giudici hanno ricordato che l'ordinamento, in merito all'affidamento dei servizi pubblici di interesse economico non fa preferenze sulle modalità di affidamento (gara, partenariato pubblico-privato o affidamento "in house") se l'Ente locale ha congruamente motivato in merito alla scelta di non ricorrere al mercato (Dl 179/2012, articolo 34).
Tale posizione è confermata anche dal recente Dlgs 50/2016, Codice degli appalti pubblici che all'articolo 192 impone alla P.a. qualora scelga l'affidamento "in house", la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti "in house", avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento diretto delle ragioni del mancato ricorso al mercato. Una maggiore difficoltà per gli affidamenti "in house" potrebbe venire dallo schema di Dlgs recante T.u. servizi locali attualmente in fase di approvazione.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Lombardia 17 maggio 2016, n. 691
Appalti - Servizi locali di rilevanza economica - Servizio di igiene ambientale - Affidamento "in house" - Legittimità - Sussistenza - Condizioni - Dl 179/2012 - Dlgs 50/2016 - Congrua motivazione sul mancato ricorso al mercato e sui benefici per la collettività
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Codice dei contratti pubblici - Attuazione direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue su concessioni e appalti pubblici
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Dl "Crescita-bis" - Stralcio - Disposizioni in materia di appalti, servizi pubblici locali, imballaggi, elettrosmog e Via per idroelettrico