Scia, stop inizio attività se pericolo per ambiente
L'attività iniziata con segnalazione certificata di inizio attività (Scia) può essere sospesa nel caso di pericolo per la tutela di ambiente e paesaggio: lo prevede lo schema di Dlgs di riordino della disciplina approvato il 15 giugno 2016.
Secondo il Dlgs approvato definitivamente dal Governo una volta presentata la Scia l'Amministrazione può sospendere l'attività intrapresa in caso di false affermazioni o in caso di pericolo per ambiente, paesaggio beni culturali, salute e sicurezza pubblica; la sospensione blocca il termine di 60 giorni decorso il quale la P.a. non può più intervenire (salvi i casi di autotutela a determinate condizioni). Se entro i 60 giorni non intervengono provvedimenti ulteriori dalla P.a. la sospensione cessa.
Lo schema di provvedimento, in attuazione della legge 124/2015 sulla riforma della P.a., modifica la legge 241/1990 ridisegnando il procedimento di presentazione della Scia per le attività per cui è prevista, all'insegna di una maggiore semplificazione e razionalizzazione. Le Regioni si adeguano entro il 1° gennaio 2017. Nella stessa seduta del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2016 è stato approvato in via preliminare uno schema di regolamento che "mappa" tutti i procedimenti soggetti a semplice comunicazione, Scia o autorizzazione espressa.
Documenti di riferimento
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Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche - Stralcio - Silenzio-assenso "ambientale", riforma della conferenza dei servizi, dei servizi locali, delle Camere di commercio
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Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
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P.a. ed ambiente, le semplificazioni dalla "Legge Madia" ad oggi
Il punto sulle semplificazioni della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd "Legge Madia") e sui successivi interventi legislativi che hanno semplificato il procedimento amministrativo ex legge 241/1990, aggiornato al nuovo Testo unico sui servizi pubblici locali ex Dlgs 201/2022