Milano, 11 luglio 2016 - 00:00

Grassi animali, nuove regole per utilizzo come combustibili ex Dlgs 152/2006

Dal 23 luglio 2016 i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale entrano a far parte delle biomasse atte alla combustione negli impianti industriali ai sensi del "Codice ambientale".

La novità è prevista dal decreto 19 maggio 2016, n. 123, che introduce una nuova voce nella sezione 4 (Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo) dell'allegato X (Disciplina dei combustibili) alla Parte V del Dlgs 152/2006, recante norme in materia di inquinamento atmosferico. Le nuove regole non si applicano agli impianti termici civili.

La combustione dei “prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale” è ammessa a condizione che questi siano qualificati come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati combustibili dai regolamenti Ue 1069/2009, 142/2011 e 592/2014 (con applicazione dei metodi di trasformazione e delle altre condizioni stabilite dagli stessi regolamenti) e che vengano rispettati i valori limite stabiliti dal decreto con riferimento a 14 parametri (come densità, sedimenti totali, punto di infiammabilità, ecc...).

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