Milano, 12 luglio 2016 - 00:00

Servizi locali, legittimo obbligo partecipazione Comuni ad Ambiti territoriali

È costituzionalmente legittimo l'obbligo per gli Enti locali di partecipare agli Enti di governo dell'Ambito territoriale ottimale per la gestione dei servizi pubblici locali a rete, compreso il servizio rifiuti.

Lo ha ribadito la Corte Costituzionale nella sentenza 7 luglio 2016, n. 160 respingendo l'impugnazione della Regione Veneto riguardante l'articolo 1, comma 609, della legge 190/2014 che modificando la disciplina di gestione dei servizi pubblici locali (articolo 3-bis, comma 1-bis del Dl 138/2011, convertito dalla legge 148/2011). La norma del 2014 ribadisce la previgente modalità di gestione dei servizi pubblici locali per ambiti territoriali e prevede l'obbligo di adesione degli Enti locali agli Enti di governo dell'ambito individuati dalle Regioni, prevedendo l'intervento sostitutivo della Regione nel caso di mancata adesione.

Tali disposizioni sono legittime per la competenza statale esclusiva in materia di razionalizzazione della finanza pubblica e tutela della concorrenza. Sul primo aspetto attraverso la disciplina organizzativa per ambiti territoriali dei servizi locali a rete (tra cui quello rifiuti) il Legislatore ha inteso a contenere la spesa pubblica. E in materia di tutela della concorrenza di competenza esclusiva statale il Legislatore statale può disciplinare il regime dei servizi pubblici locali per gli aspetti che hanno una diretta incidenza sul mercato e sono strettamente funzionali alla gestione unitaria, compresa la disciplina degli ambiti territoriali ottimali.

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