Autorizzazione eolico, ok Beni culturali preclude parallelo diniego
Il Ministero dei beni culturali non può esprimere parere favorevole per l'autorizzazione unica a realizzare un impianto eolico e parallelamente impedirne la realizzazione dichiarando di interesse pubblico l'area dell'impianto.
Il Consiglio di Stato bacchetta (sentenza 11 novembre 2016, n. 4676) la pubblica Amministrazione preposta ai beni culturali nella Regione Campania che da un lato aveva reso parere favorevole durante la conferenza dei servizi per l'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 a realizzare un impianto eolico, dall'altro con procedimento parallelo e diverso aveva dichiarato di notevole interesse pubblico ex Dlgs 42/2004 l'area su cui realizzare l'impianto, di fatto rendendone impossibile la realizzazione, pur essendo tale attività già regolarmente autorizzata.
Anche se i due procedimenti sono diversi, il secondo incide sull'autorizzazione unica rilasciata impedendo alla società di realizzare l'impianto regolarmente autorizzato, per cui tale modo di procedere non è consentito (si avrebbe una elusione della disciplina della conferenza dei servizi che raccoglie tutti gli assensi delle Amministrazioni). Per i Giudici l'Amministrazione avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di autorizzazione unica alla luce della nuova dichiarazione di interesse pubblico dell'area o chiedere all'Autorità procedente di rivedere in sede di autotutela la autorizzazione unica rilasciata.
Documenti di riferimento
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Codice dei beni culturali e del paesaggio
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Sentenza Consiglio di Stato 11 novembre 2016 n. 4676
Energia - Autorizzazione impianti a fonti rinnovabili - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Conferenza dei servizi - Rilascio titolo autorizzatorio - Successivo provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico dell'area interessata dall'impianto - Blocco attività autorizzata - Illegittimità - Sussistenza