Autorizzazione eolico, pareri fuori Conferenza servizi fanno ripartire procedura
Nell'ambito di un'autorizzazione per l'eolico, i pareri resi fuori dalla Conferenza dei servizi la rendono illegittima e ne impongono il rifacimento, non la mera riconvocazione per acquisirli correttamente.
Così si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza 3 novembre 2016, n. 4601 relativa a un procedimento di autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 per un impianto eolico. L'impresa ricorrente agiva per l'ottemperanza di precedente sentenza del Consiglio di Stato che imponeva alla Regione Puglia di chiudere la Conferenza dei servizi per l'autorizzazione dell'impianto, acquisendo i pareri della Soprintendenza e dell'Ente parco che erano stati resi fuori dalla Conferenza, rendendo illegittimo il procedimento originario in violazione della legge 241/1990.
L'impresa contestava la violazione del giudicato amministrativo perché la Regione ha convocato la Conferenza "ripartendo da zero" e risentendo tutti gli Enti preposti non limitandosi ad acquisire gli atti mancanti. Tale comportamento è pienamente legittimo, dicono i Giudici, perché se le Amministrazioni il cui parere era stato reso fuori dalla Conferenza si limitassero meramente a "replicare" tale parere in Conferenza sarebbe inutile il vizio procedimentale lamentato. Il giudicato obbliga a rifare il procedimento daccapo senza vincoli quanto all'esame degli atti e alle valutazioni.
Documenti di riferimento
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Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Sentenza Consiglio di Stato 3 novembre 2016 n. 4601
Territorio - Autorizzazioni - Conferenza dei servizi ex legge 241/1990 - Parere Ente Parco e Soprintendenza - Espressione fuori dalla conferenza - Illegittimità - Riconvocazione della conferenza per espressione di tutti i pareri - Necessità