Milano, 24 gennaio 2017 - 00:00

Comuni, obbligo esercizio funzioni associate sotto esame Consulta

Non riveste le caratteristiche di "necessità e urgenza" la norma fissata da un decreto-legge che impone ai piccoli Comuni di associarsi per l'esercizio delle "funzioni fondamentali" tra cui il servizio rifiuti.

Questa la considerazione del Tar Lazio che nella sentenza 20 gennaio 2017, n. 1027 ha considerato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, Dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 che impone ai piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali (finanze, servizi di interesse generale compresi i trasporti, catasto, pianificazione urbanistica, protezione civile, rifiuti, servizi sociali, polizia locale, edilizia scolastica, statistica. Resta fuori l'anagrafe).

Due fondamentalmente i rilievi che hanno portato il Tar a "passare la palla" alla Consulta: l'uso del decreto-legge per imporre ai Comuni l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. Mancherebbero le ragioni di necessità e urgenza imposte dalla Costituzione per emanare un Dl. In secondo luogo la norma comprimerebbe la potestà regolamentare dei Comuni garantita dalla Carta (articolo 117, comma 6, Cost.). Ricordiamo che i Comuni dovevano associarsi per l'esercizio delle funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2016, ma l'obbligo è stato prorogato al 31 dicembre 2017 dal Dl 244/2016 ("Milleproroghe").

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