Emissioni in atmosfera, frantoi non necessitano autorizzazione
Dal 21 agosto 2013 i frantoi sono entrati a far parte dell'elenco degli impianti, stabilito dal Dlgs 152/2006, che non sono sottoposti a regime autorizzatorio ai fini delle emissioni in atmosfera.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 2999/2017) che ha annullato senza rinvio una sentenza di condanna per immissioni non autorizzate in atmosfera (articolo 279, Dlgs 152/2006), inflitta dal Tribunale di Benevento al responsabile di un frantoio, "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".
Successivamente all'accertamento dei fatti in causa (risalenti al novembre 2009), è infatti entrato in vigore l'articolo 41-ter del decreto-legge 69/2013 (cd. "Fare", aggiunto dalla legge 98/2013 di conversione) che ha integrato nell'elenco degli "Impianti e attività in deroga" di cui all'allegato IV della Parte V del Dlgs 152/2006 i frantoi, gli impianti di essiccazione di materiali vegetali e le cantine.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte di Cassazione 20 gennaio 2017, n. 2999
Emissioni in atmosfera - Autorizzazioni - Impianti in deroga - Allegato IV, Dlgs 152/2006 - Frantoi - Articolo 41-ter, Dl 69/2013 - Rientrano - Mancata autorizzazione - Reato - Non sussiste
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE V
Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
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Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (cd. "Decreto Fare")