Milano, 9 febbraio 2017 - 00:00

Impianto a biomassa, "insalubrità" va accertata in concreto

(Francesco Petrucci)

La classificazione come "insalubre" di una centrale a biomasse (in quanto assimilabile a una centrale termoelettrica ex Dm 5/9/1994) non va fatta in modo apodittico ma solo per effettivo rischio della salubrità.

Lo ha ricordato il Tar Marche nella sentenza 7 gennaio 2017, n. 27 annullando la prescrizione contenuta in un provvedimento di valutazione di impatto ambientale della Provincia che aveva imposto al titolare di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse di effettuare la comunicazione al Sindaco del Comune in cui insiste l'impianto ai sensi del Testo unico delle leggi sanitarie. Il tutto in base a una nota della Azienda sanitaria che qualificava in modo apodittico ai sensi del Dm 5 settembre 1994 come industria insalubre l'impianto cogenerativo in quanto assimilabile a una centrale termoelettrica.

Per i Giudici marchigiani invece, considerato che i nuovi impianti a biomassa sono ben diversi da quelli diffusi ai tempi dell'emanazione del Dm del 1994, occorre che l'Autorità competente svolga una concreta analisi tecnica sulla idoneità dell'impianto a produrre emissioni nocive e quindi sulla sua "insalubrità" che portino a una sua classificazione tra le industrie insalubri.

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