Via, nello schema di Dlgs l'allargamento della portata
Una valutazione ambientale più ampia che ricomprende effetti su salute, territorio e paesaggio nello schema di Dlgs di modifica della Via licenziato dal Governo il 10/3/2017 e trasmesso al Parlamento per i pareri.
Tra le novità maggiori del provvedimento che recepisce la direttiva 2014/52/Ue (che ha modificato la direttiva Via de 2011) spicca la modifica all'articolo 4 del Dlgs 152/2006 sull'impatto ambientale oggetto della valutazione: esso ricomprende, tra gli altri, salute umana, biodiversità, territorio e paesaggio, aspetti non indicati in modo specifico dalla vigente normativa.
Da segnalare anche alcune semplificazioni della procedura: la Via regionale si svolgerà secondo un procedimento unico uguale dappertutto (normato da un nuovo articolo 14, comma 4, legge 241/1990); nel caso di verifica di assoggettabilità a Via sarà sufficiente presentare lo studio preliminare ambientale (senza obbligo di progetto preliminare e studio di fattibilità); viene eliminata la fase di consultazione formale del pubblico nei casi di verifica di assoggettabilità a Via. Infine, sono attratte a livello statale le procedure di Via per infrastrutture e impianti energetici, salve alcune eccezioni.
Documenti di riferimento
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Direttiva Parlamento e Consiglio Ue 2014/52/Ue
Valutazione di impatto ambientale - Modifiche alla direttiva 2011/92/Ue
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2011/92/Ue
Valutazione impatto ambientale di progetti pubblici e privati - Abrogazione della direttiva 85/337/Cee