Materiali edili, sempre rifiuti quando oggettivamente abbandonati
I materiali da costruzione e demolizione sono da ritenersi rifiuti quando la condotta del detentore si realizzi in una intenzione o in un obbligo di disfarsene, a prescindere dall'utilità che gli stessi possano ancora avere.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 21 aprile 2017, n. 19206 ribadito, come la definizione di rifiuto ex comma 1, lettera a), articolo 183, Dlgs 152/2006 vada inteso in senso estensivo, ritenendo inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di alcuna utilità in base ad una scelta personale del detentore, ma ciò che è qualificabile come tale in base alla condotta del detentore.
Nel caso concreto, l'imputato siculo è stato condannato ex Dlgs 172/2008 (gestione illecita di rifiuti in territori in stato di emergenza) per aver depositato rifiuti misti, tra cui materiali edili, senza le prescritte autorizzazioni, sussistendo l'intenzione e l'obbligo di disfarsene.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte di Cassazione 21 aprile 2017, n. 19206
Rifiuti - Definizione ex articolo 183, comma 1, Dlgs 152/2006 - Interpretazione estensiva - Necessità - Intenzione di disfarsi - Sulla scorta di dati obiettivi che definiscono tale la condotta del detentore - Sussistenza - Valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare - Irrilevanza - Gestione illecita ex Dlgs 172/2008 - Integrazione
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale