Violazioni rifiuti, ricorso a esperti può provare "buona fede"
Ai fini della configurabilità dell'ignoranza inevitabile (e quindi scusabile) della legge penale, solo l'agente che ha fatto "tutto il possibile" per adeguarsi alla norma può considerarsi in "buona fede".
A ricordalo è la Corte di Cassazione che, nella sentenza 19987/2017, ribadisce come l'esimente prevista dall'articolo 5 del C.p. (Ignoranza della legge penale), interpretata alla luce della nota lettura costituzionale, risulti applicabile solo qualora la violazione del precetto penale dipenda da cause indipendenti dalla volontà dell'agente medesimo.
Per essere scusabile, quindi, l'agente deve per prima cosa aver ottemperato al proprio dovere di informazione, "essendo necessario che questo si attivi (informandosi presso gli uffici competenti, consultando esperti in materia, ecc..) al fine di adeguarsi all'Ordinamento giuridico".
È quindi inammissibile il ricorso presentato da un soggetto che, senza prima informarsi sulla disciplina vigente, aveva effettuato un trasporto di rifiuti nella consapevolezza di non essere personalmente autorizzato allo stesso, ed è stato per questo condannato dalla Corte di Appello di Palermo (ex articolo 6, Dl 172/2008).
Documenti di riferimento
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Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale
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Sentenza Corte di Cassazione 27 aprile 2017, n. 19987
Rifiuti - Territori in stato di emergenza - Trasporto non autorizzato - Reato - Articolo 6, Dl 172/2008 - Ignoranza scusabile della legge - Articolo 5, C.p. - Dovere di attivazione dell'agente - Obbligo di informazione - Ricorso a esperti giuridici - Necessità