Rifiuti "ambulanti", condizioni stringenti per trasporto in deroga
Il detentore deve possedere il titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ex Dlgs 114/1998 e tale disciplina deve essere effettivamente applicabile ai rifiuti oggetto del commercio.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione che, nella sentenza 19209/2017, ribadisce che per poter applicare il regime di deroga previsto dal "Codice ambientale" (articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006) a favore dei rifiuti cd. "ambulanti", la legge richiede anche la non qualificabilità dei rifiuti come pericolosi e la non riconducibilità degli stessi, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate, come ad esempio i Raee o i veicoli fuori uso.
La Suprema Corte non ha quindi avuto difficoltà nel dichiarare infondato il ricorso presentato da un soggetto condannato dal Tribunale di Palermo per trasporto non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi, quali componenti meccaniche intrise di olio lubrificante e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 6 del Dl 172/2008 (sanzioni rifiuti in territori dichiarati in stato di emergenza).
Documenti di riferimento
-
Sentenza Corte di Cassazione 21 aprile 2017, n. 19209
Rifiuti - Trasporto - Deroga per rifiuti ambulanti - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Ambito di operatività delimitato - Condizioni - Possesso titolo abilitativo per commercio ambulante - Rifiuti che formano oggetto del commercio - Assenza - Reato di trasporto non autorizzato - Articolo 6, Dl 172/1998 - Sanzionabilità
-
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
-
Dlgs 31 marzo 1998 n. 114 - Disciplina settore del commercio - Stralcio - Commercio ambulante
-
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale