Energia da biomassa, le regole sul bonus per impianti poco inquinanti
Il MinAmbiente ha diffuso le regole con cui gli impianti energetici a biomassa e biogas da prodotti e sottoprodotti di origine biologica possono godere del bonus sugli incentivi del Dm 6 luglio 2012.
Il Dm 14 aprile 2017 in vigore dal 13 maggio in attuazione dell'articolo 8 del Dm 6 luglio 2012 sugli incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ha stabilito le modalità per l'accesso al bonus che godono gli impianti a biomassa e biogas alimentati da prodotti di origine biologica e sottoprodotti biologici (quelli indicati nella tabella 1-A del Dm 6 luglio 2012). Il premio sull'incentivo previsto dal Dm 6 luglio 2012 (30 euro/MWh di energia prodotta) è concesso per gli impianti che rispettano i requisiti di emissione in atmosfera ex allegato 5 del Dm 6 luglio 2012 e che utilizzano un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni o di un sistema di analisi delle emissioni (obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale sopra i 15 MW)..
Il Dm 14 aprile 2017 in parola regola le modalità per la verifica e per la comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario di cui il gestore dell'impianto potrà godere dal primo mese civile successivo alla data di utilizzo del sistema di monitoraggio delle emissioni o del sistema di analisi delle emissioni.
Documenti di riferimento
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Dm Sviluppo economico 6 luglio 2012
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici - Attuazione articolo 24 del Dlgs 28/2011
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Disciplina delle condizioni di accesso all'incremento degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti a biomasse e biogas - Dm 6 luglio 2012