Milano, 30 maggio 2017 - 00:00

Aumento tributi locali 2017, possibile solo per Tari

Il Dipartimento delle finanze ha chiarito come, stante il blocco degli aumenti 2017, gli Enti locali in disavanzo possono aumentare solo le tariffe della tassa rifiuti (Tari) e del contributo di sbarco.

Nella risoluzione 29 maggio 2017, n. 1/DF, in risposta a una serie di quesiti viene chiarito il margine di manovra che i Comuni possono avere sull'aumento dei tributi locali per coprire il disavanzo. Posto che gli aumenti per l'anno in corso devono essere deliberati perentoriamente dal Comune prima del varo del bilancio di previsione (articolo 1, comma 169, legge 296/2006), il Testo unico Enti locali, Dlgs 267/2000, all'articolo 193, comma 3, prevede una deroga. Se entro il 31 luglio di ogni anno l'Ente locale accerta il permanere del disavanzo, esso può deliberare contestualmente misure per il riequilibrio, tra cui l'aumento dei tributi di propria competenza, in deroga alla regola generali.

Il Ministero dell'economia e finanze, tramite il proprio Dipartimento finanze, con la risoluzione in parola ha precisato che, ferma restando la possibilità di aumento dei tributi locali "in deroga" per effetto però del blocco nazionale agli aumenti dei tributi locali 2016 e 2017 disposto dalla legge di stabilità 208/2015, per il 2017 gli aumenti possono interessare solo la tassa rifiuti (Tari) e il contributo di sbarco (articolo 4, comma 3-bis, Dlgs 23/2011), non interessati dal blocco.

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