Milano, 13 luglio 2017 - 17:10

"Sub Ato", Corte Costituzionale boccia norme della Liguria

È illegittima la norma della Liguria che nel definire la dimensione dell'ambito territoriale ottimale (Ato) in misura inferiore a quella (minima) provinciale non motiva le ragioni per discostarsi dal dettato del Dlgs 152/2006.

La Corte Costituzionale nella sentenza 13 luglio 2017, n. 173 ha dichiarato illegittima la norma della Lr Liguria 17/2015 che aveva introdotto nel territorio della Provincia di Savona un terzo ambito territoriale ottimale (Ato) di dimensione sub-provinciale. Due le ragioni della pronuncia dei Giudici costituzionali. La normativa statale (articolo 147, comma 1, Dlgs 152/2006 e articolo 3, Dl 138/2011) danno alle Regioni potere di definire l'estensione dell'Ambito territoriale ottimale che di solito deve avere estensione minima pari al territorio della Provincia. Le deroghe a questa dimensione minima vanno però adeguatamente motivate, cosa che la Liguria non ha fatto.

Altro punto di illegittimità individuato dalla Consulta sta nel fatto che la norma primaria statale (articolo 147, Dlgs 152/2006) dà alle Regioni il potere di definire gli Ato con provvedimento amministrativo (una delibera) mentre la Liguria lo ha definito con "legge-provvedimento". In altre parole, con una previsione di carattere particolare e concreto (la Lr 17/2015 che ha modificato la Lr 1/2014) la Regione ha attratto alla sfera legislativa quanto affidato dalla legge statale all'Autorità amministrativa, cosa non permessa nelle materie in cui lo Stato ha competenza esclusiva come quella ambientale.

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