Criminalità ambientale, ordine europeo di indagine penale (Oei) al via
Dal 28 luglio 2017 sarà applicabile in Italia il nuovo strumento globale per l'acquisizione delle prove a livello Ue nei casi di criminalità ambientale aventi dimensione transfrontaliera.
La novità è prevista dal Dlgs 21 giugno 2017, n. 108, recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/Ue relativa all'ordine europeo di indagine penale.
Secondo quanto stabilito dal decreto, in vigore dal 28 luglio 2017, l'Oei è il provvedimento emesso (o convalidato) dalla autorità giudiziaria di uno Stato membro per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone, o cose, che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro, ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili.
L'Oei si basa sul principio del riconoscimento reciproco e può essere rifiutato dalle autorità nazionali qualora il fatto per il quale è stato emesso non sia punito come reato dalla legge del proprio territorio (cd. "doppia incriminazione"), a meno che si tratti di reati "gravi" — come la "criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette" — punibili con una pena massima non inferiore a tre anni o con misura detentiva.
Documenti di riferimento
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Legge di delegazione europea 2014 - Disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, acque e sicurezza sul lavoro