Snpa, Consulta "lima" legge per compatibilità con Enti territoriali
La Corte Costituzionale ha bocciato alcune disposizioni della legge 132/2016, istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa), che violano le competenze delle Province autonome.
Secondo la Consulta (sentenza 212/2017), interpellata dalle Province autonome di Bolzano e Trento, la legge 132/2016, seppur finalizzata a stabilire un principio unitario per una migliore tutela ambientale, non ha considerato la specificità della disciplina concernente gli Enti ad autonomia differenziata.
In primis, la Corte ha dichiarato incostituzionali le disposizioni transitorie (articolo 16, commi 2 e 4) della legge, nella parte in cui salvano l'efficacia delle vigenti disposizioni provinciali "fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative" ed evocano una diretta trasposizione dell'intera disciplina statale negli ordinamenti provinciali.
La Corte ha poi bocciato l'articolo 7 (commi 1 e 7) che impone un modello organizzativo delle Agenzie eccessivamente dettagliato, l'articolo 8 (comma 1) il quale pone una norma di dettaglio e auto-applicativa sui requisiti dei Direttori generali, l'articolo 14 (commi 1 e 3) che individua le modalità per l'individuazione del personale ispettivo e l'articolo 7 (comma 5) laddove affida le tariffe per le attività "ulteriori" delle Agenzie alla determinazione unilaterale del MinAmbiente.
Documenti di riferimento
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Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
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Sentenza Corte Costituzionale 12 ottobre 2017, n. 212
Ambiente - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Ispra - Legge 132/2016 - Disposizioni transitorie - Requisiti dei direttori generali - Individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi - Modalità di finanziamento - Violazione delle competenze delle Province autonome - Incostituzionalità
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Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - Energia - Istituzione "Ispra" - Norme "Taglia carta" - Stralcio