Milano, 11 dicembre 2017 - 14:53

Traffico illecito di rifiuti, sparisce la "confisca di valori ingiustificati"

Il delitto di traffico illecito di rifiuti ex articolo 260 del Dlgs 152/2006 non è più tra gli illeciti che fanno scattare la cosiddetta "confisca di valori ingiustificati" ex articolo 12-sexies del Dl 306/1992.

Lo ha stabilito l'articolo 13-ter del Dl 148/2017 come convertito dalla legge 172/2017 in vigore dal 6 dicembre. Tale disposizione ha sostituito integralmente il comma 1 dell'articolo 12-sexies del Dl 306/1992 convertito dalla legge 356/1992 che elenca i reati per i quali è applicabile la "confisca obbligatoria di valori ingiustificati", cioè la confisca dei beni di cui il condannato per determinati reati non può giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica

Peraltro, sebbene sia sparito il riferimento esplicito all'articolo 260 del Dlgs 152/2006 (traffico illecito di rifiuti), tale fattispecie risulterebbe indirettamente richiamata dal citato articolo 12-sexies del Dl 306/1992 che prevede la "confisca di valori ingiustificati" per  i "delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale" (tra cui c'è il traffico illecito di rifiuti). Resta ferma la confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ex articolo 260, comma 4-bis, Dlgs 152/2006. Confermata invece l'operatività della "confisca di valori ingiustificati" per i delitti di disastro ambientale (articolo 452-quater, Codice penale) e per l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati ambientali (articolo 452-octies, C.p.).

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