Via, non sfugge ad obblighi impianto fotovoltaico artatamente frazionato
Un impianto fotovoltaico che è stato frazionato in modo da eludere l'applicazione delle norme sulla valutazione di impatto ambientale risulta realizzato senza autorizzazione e sanzionato ex Dpr 380/2001.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione (sentenza 12 gennaio 2018, n. 888) respingendo le doglianze dei ricorrenti condannati ex articolo 44, Dpr 380/2001 per avere realizzato nella campagna pugliese senza le autorizzazioni ambientali previste impianti serricoli a copertura fotovoltaica per la coltivazione di prodotti agricoli di potenza pari a 2 MW. I ricorrenti contestavano che in realtà si trattava di impianti di sotto 1 MW di potenza che non erano dunque sottoposti alla Via. Infatti gli imputati dapprima avevano fatto apparire la costruzione di due serre agricole con copertura fotovoltaica da 1 MW, salvo poi, con un passaggio societario, ricondurre il tutto a un'unica unità imprenditoriale di produzione di energia da fonte rinnovabile pari a 2 MW e ciò in assenza dell'autorizzazione regionale unica ai sensi dell'articolo 12 Dlgs 387/2003, delle norme pugliesi in materia e della disciplina sulla Via.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha ribadito che la realizzazione in zona agricola di un impianto fotovoltaico in assenza di autorizzazione regionale e in difformità dei titoli autorizzatori integra il reato di cui all'articolo 44 lettera b) Dpr 380 del 2001.
Documenti di riferimento
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Le imprese che svolgono attività a potenziale alto impatto sull'ambiente necessitano, per poter operare, di una particolare autorizzazione, denominata autorizzazione integrata ambientale (cd. "Aia"; derivante dalla normativa dell'Ue nota come "Integrated Pollution Prevention and Control - Ippc"). Le regole da osservare in materia sono in parte dettate dal Codice ambientale nazionale (il Dlgs 152/2006) in parte direttamente dall'Unione europea (che stabilisce le migliori tecniche disponibili da applicarsi direttamente ai singoli settori). Nel contributo, la panoramica della normativa di riferimento. Aggiornata alla rettifica della decisione sulle migliori tecniche disponibili (Bat/Mtd) per i grandi impianti di combustione pubblicata nel luglio 2025.
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Sentenza Corte di Cassazione 12 gennaio 2018, n. 888
Via - Energia - Impianto fotovoltaico - Autorizzazione - Dlgs 387/2003 - Valutazione di impatto ambientale - Impianto superiore a 1 MW - Necessità - Frazionamento dell'impianto - Intento elusivo della normativa autorizzatoria - Sussistenza - Realizzazione senza autorizzazione - Integrazione del reato ex articolo 44, comma 1, lettera b), Dpr 380/2001 - Sussistenza