Ricerca idrocarburi, la competenza sulla Via è statale
Il cambio ex Dl 133/2014 del regime autorizzatorio per la ricerca idrocarburi in terraferma si riflette sulla valutazione di impatto ambientale, che passa alla competenza statale.
Lo ha ricordato il Tar Basilicata nella sentenza 29 gennaio 2018, n. 85 che ha annullato la Via negativa della Regione relativamente al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma proposto da una azienda petrolifera. Il proponente, una volta entrato in vigore il Dl 133/2014 come convertito dalla legge 164/2014, aveva approfittato della procedura transitoria dell'articolo 38, facendo "istanza di conversione" del procedimento per il rilascio del permesso in procedimento per il rilascio del titolo concessorio unico. Il passaggio alla nuova procedura – che comportava un trasferimento delle competenze dalla Regione allo Stato in materia di Via — era arrivata ben prima che la Regione Basilicata emanasse il provvedimento di Via negativa sul progetto.
Pertanto, poiché con il Dl 133/2014 — che ha modificato la Parte II del Dlgs 152/2006 — la Via sulla ricerca e prospezione idrocarburi in terraferma è passata alla competenza statale, al procedimento per il rilascio del titolo concessorio, come quello richiesto dall'impresa ricorrente, si applica la Via statale. Una valutazione ambientale nel frattempo emanata dalla Regione è illegittima per violazione di legge. Irrilevante il fatto che la Regione ha proseguito nell'iter della Via perché non era stata messa a conoscenza dal proponente della istanza per il titolo autorizzatorio unico.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Basilicata 29 gennaio 2018, n. 85
Energia - Ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma - Autorizzazione - Articolo 38, Dl 133/2014 - Richiesta passaggio dal permesso al nuovo titolo concessorio unico - Valutazione di impatto ambientale - Conseguente passaggio dalla competenza regionale a quella statale - Sussistenza
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Le imprese che svolgono attività a potenziale alto impatto sull'ambiente necessitano, per poter operare, di una particolare autorizzazione, denominata autorizzazione integrata ambientale (cd. "Aia"; derivante dalla normativa dell'Ue nota come "Integrated Pollution Prevention and Control - Ippc"). Le regole da osservare in materia sono in parte dettate dal Codice ambientale nazionale (il Dlgs 152/2006) in parte direttamente dall'Unione europea (che stabilisce le migliori tecniche disponibili da applicarsi direttamente ai singoli settori). Nel contributo, la panoramica della normativa di riferimento. Aggiornata alla rettifica della decisione sulle migliori tecniche disponibili (Bat/Mtd) per i grandi impianti di combustione pubblicata nel luglio 2025.
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Misure urgenti per apertura cantieri, realizzazione opere pubbliche e emergenza dissesto idrogeologico - Incenerimento rifiuti - (cd. "Sblocca Italia")
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia