Valutazione ambientale, la Corte Ue apre alla "Via postuma" con condizioni
Un impianto di produzione di energia autorizzato senza espletamento della Via in base a legge regionale in contrasto la direttiva Ue in materia può godere di una valutazione ambientale "postuma", a certe condizioni.
È quanto emerso dalla sentenza Corte di Giustizia Ue 28 febbraio 2018, causa C-117/17 emanata in risposta alla richiesta di una questione pregiudiziale del Tar Marche relativamente a un impianto a biomassa di potenza inferiore a 1 MW autorizzato dalla Regione senza espletamento della Via ai sensi delle norme regionali (Lr 3/2012), in contrasto con le norme Ue (direttiva 2011/92/Ue) e successivamente dichiarate illegittime (Corte Cost. 93/2013). I Giudici marchigiani hanno chiesto alla Corte se sia compatibile col diritto Ue una Via postuma o anche una verifica sulla necessità o meno della Via effettuata ex post.
La Corte nella sentenza in parola da un lato ha ricordato che la mancata effettuazione della Via è una omissione illegittima. Dall'altro, poiché le norme Ue impongono agli Stati di adottare tutte le misure per eliminare tutte le conseguenze negative sull'ambiente dei progetti, una di esse può essere l'effettuazione di una Via postuma a condizione che: non sia un modo per eludere le norme Ue e che la valutazione ex post tenga conto anche del concreto impatto ambientale verificatosi per effetto della costruzione. In esito a questa valutazione l'Autorità regionale ben potrebbe anche ritenere che la Via non sia necessaria.
Documenti di riferimento
-
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2011/92/Ue
Valutazione impatto ambientale di progetti pubblici e privati - Abrogazione della direttiva 85/337/Cee
-
Sentenza Corte Costituzionale 22 maggio 2013, n. 93
Valutazione di impatto ambientale - Dlgs 152/2006 - Normativa regionale - Individuazione progetti da sottoporre a Via - Criteri - Riferimento ai criteri della direttiva 2011/92/Ue - Necessità - Procedimento di screening - Obblighi informativi - Comunicazione dettagliata al pubblico - Necessità - Illegittimità costituzionale
-
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
-
Le imprese che svolgono attività a potenziale alto impatto sull'ambiente necessitano, per poter operare, di una particolare autorizzazione, denominata autorizzazione integrata ambientale (cd. "Aia"; derivante dalla normativa dell'Ue nota come "Integrated Pollution Prevention and Control - Ippc"). Le regole da osservare in materia sono in parte dettate dal Codice ambientale nazionale (il Dlgs 152/2006) in parte direttamente dall'Unione europea (che stabilisce le migliori tecniche disponibili da applicarsi direttamente ai singoli settori). Nel contributo, la panoramica della normativa di riferimento. Aggiornata alla rettifica della decisione sulle migliori tecniche disponibili (Bat/Mtd) per i grandi impianti di combustione pubblicata nel luglio 2025.
-
Sentenza Corte di Giustizia Ue 28 febbraio 2018, causa C-117/17
Energia - Realizzazione di un impianto a biomassa - Autorizzazione - Procedimento di Via - Mancata previsione da parte della disciplina regionale - Rilascio in assenza di valutazione di impatto ambientale - Contrasto con la disciplina Ue - Direttiva 2011/92/Ue - Illegittimità successiva della norma regionale - Effettuazione di una Via "postuma" - Possibilità - Condizioni