Milano, 28 febbraio 2018 - 18:15

Valutazione ambientale, la Corte Ue apre alla "Via postuma" con condizioni

Un impianto di produzione di energia autorizzato senza espletamento della Via in base a legge regionale in contrasto la direttiva Ue in materia può godere di una valutazione ambientale "postuma", a certe condizioni.

È quanto emerso dalla sentenza Corte di Giustizia Ue 28 febbraio 2018, causa C-117/17 emanata in risposta alla richiesta di una questione pregiudiziale del Tar Marche relativamente a un impianto a biomassa di potenza inferiore a 1 MW autorizzato dalla Regione senza espletamento della Via ai sensi delle norme regionali (Lr 3/2012), in contrasto con le norme Ue (direttiva 2011/92/Ue) e successivamente dichiarate illegittime (Corte Cost. 93/2013). I Giudici marchigiani hanno chiesto alla Corte se sia compatibile col diritto Ue una Via postuma o anche una verifica sulla necessità o meno della Via effettuata ex post.

La Corte nella sentenza in parola da un lato ha ricordato che la mancata effettuazione della Via è una omissione illegittima. Dall'altro, poiché le norme Ue impongono agli Stati di adottare tutte le misure per eliminare tutte le conseguenze negative sull'ambiente dei progetti, una di esse può essere l'effettuazione di una Via postuma a condizione che: non sia un modo per eludere le norme Ue e che la valutazione ex post tenga conto anche del concreto impatto ambientale verificatosi per effetto della costruzione. In esito a questa valutazione l'Autorità regionale ben potrebbe anche ritenere che la Via non sia necessaria.

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