Rilascio della Via, ampia discrezionalità della P.A.
Il rilascio della valutazione di impatto ambientale è un esercizio di amplissima discrezionalità amministrativa nell'apprezzare gli interessi coinvolti ben oltre il mero giudizio tecnico.
Lo hanno ricordato i Giudici del Consiglio di Stato che con la sentenza 28 febbraio 2018, n. 1240 hanno confermato la sentenza del Tar di Lecce che aveva ritenuto legittimi tre decreti ministeriali di valutazione di impatto ambientale positiva per la ricerca propedeutica a quella, eventuale, di estrazione di idrocarburi — da svolgere attraverso la tecnologia c.d. "air-gun" nella costa prospiciente la Puglia. Il Consiglio di Stato ha precisato che la disciplina sulla Via del Dlgs 152/2006 dà alla P.A. una amplissima discrezionalità nel valutare gli interessi pubblici e privati coinvolti che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico verificabile e misurabile in base a criteri oggettivi. Su questo potere il Giudice amministrativo non può entrare, dovendo censurare solo decisioni palesemente illogiche o incongrue.
Respinta anche la doglianza sulla mancata considerazione del "principio di precauzione". Per i Giudici esso non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile. Esso richiede una seria e prudenziale valutazione, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente attendibile.
Documenti di riferimento
-
Sentenza Consiglio di Stato 28 febbraio 2018, n. 1240
Via - Provvedimento di compatibilità ambientale - Rilascio - Articolo 25, Dlgs 152/2006 - Sindacabilità del Giudice - Limiti - Potere dell'Amministrazione - Amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico misurabile e verificabile oggettivamente - Principio di precauzione - Valutazione - Conseguenze - Divieto di ogni attività in ipotesi foriera di rischi per l'ambiente - Esclusione - Valutazione seria e prudenziale - Necessità
-
Le imprese che svolgono attività a potenziale alto impatto sull'ambiente necessitano, per poter operare, di una particolare autorizzazione, denominata autorizzazione integrata ambientale (cd. "Aia"; derivante dalla normativa dell'Ue nota come "Integrated Pollution Prevention and Control - Ippc"). Le regole da osservare in materia sono in parte dettate dal Codice ambientale nazionale (il Dlgs 152/2006) in parte direttamente dall'Unione europea (che stabilisce le migliori tecniche disponibili da applicarsi direttamente ai singoli settori). Nel contributo, la panoramica della normativa di riferimento. Aggiornata alla rettifica della decisione sulle migliori tecniche disponibili (Bat/Mtd) per i grandi impianti di combustione pubblicata nel luglio 2025.
-
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia